lega navale italiana – sezione di bacoli
REGOLAMENTO INTERNO
Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca negli specchi acquei in concessione o comunque affidati alla L.N.I. Sezione di BACOLI, ed i rapporti con i soci che hanno o intendono acquisirne l’uso unitamente alle attrezzature ed arredi di pertinenza ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.
Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d’altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono sostituite dal presente regolamento.
Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l’assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d’ormeggio di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.
Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (tesseramento soci), 34, n.3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:
a) La frequenza della sede nautica e l’utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L’iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati sull’apposito registro-ospiti di ogni s.p., purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo;
b) L’espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
c) la formazione di graduatorie per l’assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nei regolamenti interni in conformità con il presente regolamento, secondo le specificità di ogni singola sezione;
d) l’iscrizione dell’unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per “attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica”, (indipendentemente da quanto previsto dall’art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di “Noleggio occasionale”);
e) l’impegno del socio assegnatario di utilizzare l’unità da diporto con continuità e di assecondare l’opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l’unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
f) la decadenza dall’assegnazione annuale per i casi stabiliti;
g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario.
1. Pubblicità e trasparenza
a) La sezione dispone di sistemazioni di posti barca in 2 specchi acquei situati nella Baia di Miseno e contraddistinti dai lotti 17 e 17bis. All’interno di questi lotti sono stati ricavati 38 posti barca. Le imbarcazioni sono ormeggiate su corpi morti collegati tra loro tramite un catenario. Ogni imbarcazione è assicurata con 2 cime a poppa e 2 cime a prua. Le cime vengono sostituite ogni 3 anni e comunque ogni qualvolta si rileva una inusuale usura o improvvisa rottura delle stesse. Il controllo viene effettuato mensilmente da un subacqueo professionista che riporta lo stato delle cime sul fondo. Il controllo dell’usura delle cime d’ormeggio dal pelo dell’acqua alla bitta è responsabilità dell’armatore assegnatario di quel posto. Si è tenuto conto del fondale per posizionare le imbarcazioni a vela e comunque con dislocamento maggiore verso il largo rispetto alla spiaggia. Pertanto a partire dalla fila più esterna (A) i posti barca vengono assegnati in ordine decrescente in base alla tipologia e dimensioni delle imbarcazioni. Di conseguenza le barche più piccole saranno ubicate nelle file più vicine alla spiaggia.
b) I posti barca assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
Con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall’assemblea dei soci annualmente sarà confermato o aggiornato, il numero di posti di barca in mare in relazione a:
- dimensioni e caratteristiche dell’area in concessione;
- profondità dei fondali;
- spazi di manovra;
- caratteristiche fisiche degli ormeggi.
Il provvedimento di cui al punto b) è reso noto con idonee forme di pubblicità a tutti i soci, ed è soggetto all’approvazione dell’assemblea dei soci, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.
Qualora non vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell’assegnazione dei posti barca assegnati ai Soci, con provvedimento motivato del C.D. sarà confermata la volontà espressa dall’Assemblea dei Soci di cui al punto b, da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi.
2. Posti provvisori
Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all’imbarcazione o al natante di proprietà. L’assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L’unità ivi ormeggiata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I.
E’ tassativamente vietata l’assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L’assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell’unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d’uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.
a) qualora l’unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l’unità è detenuta o posseduta.
b) in caso di comproprietà dell’unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell’assegnazione del posto barca.
c) in caso di due soli soci comproprietari, l’assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l’assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria. I requisiti concernenti la proprietà dell’unità devono risultare da:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
- dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;
d) l’assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell’unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l’altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo art. 8.
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento
Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
b) essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso;
c) oltre a disporre dell’unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
d) avere iscritto l’unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria dell’unità pag. 6 relativamente alla responsabilità civile;
f) aver presentato nei termini l’istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente regolamento), che deve contenere:
1. una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell’assegnazione. A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell’occupazione del posto o all’atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell’assegnazione del posto;
2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca;
g) assumere l’impegno di utilizzare l’unità da diporto in modo da assecondare l’opera di propaganda della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all’articolo 3 dello Statuto;
h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 24 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica;
l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali
I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:
a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell’area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
b. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante;
c. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell’imbarcazione all’ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.
10. Inalienabilità del posto barca
1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l’esclusiva titolare del rapporto concessorio con l’Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l’unità da diporto che lo occupa. Per l’effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.
2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l’anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall’Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all’art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalati dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall’Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un “diritto” sulla durata dell’assegnazione, che resta annuale con l’obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell’eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all’assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.
11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi
In caso di decesso del socio titolare, l’assegnazione è confermata per l’anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l’anno successivo al fine del mantenimento dell’assegnazione del posto barca si richiama l’art. 8.
12. Intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari
In nessun caso l’eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario.
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari
Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall’esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l’unità per tutta la durata della sanzione irrogata.
14. Graduatoria di merito
La creazione di una graduatoria di merito, aperta a tutti i soci che ne facciano espressa richiesta, risponde all’esigenza di poter quantificare la partecipazione di ciascuno alle attività della Sezione. Tali attività sono suddivise in:
- statutarie (previste dall’art. 2 dello statuto)
- istituzionali (relative alle esigenze organizzative e gestionali della sezione)
- sportive
- ricreative e promozionali
Detta graduatoria costituisce la lista d’attesa attraverso cui, in via esclusiva e tassativa, si può ottenere l’assegnazione. La graduatoria, tenendo conto, ai fini del punteggio delle attività sopra riportate e sarà ordinariamente pubblicata entro 1 dicembre sulla base dei punteggi maturati al 30 novembre dell’anno precedente a quello dell’assegnazione. La lista d’attesa sarà affissa nella sede della Sezione perché ogni socio possa prenderne cognizione ed inviata sul gruppo soci di whatsapp. I soci avranno a disposizione 10 giorni per comunicare alla segreteria eventuali attività effettuate e non riportate nella graduatoria. Il 10 dicembre la graduatoria sarà considerata definitiva. I soci che non dovessero concordare con la graduatoria definitiva possono inviare un esposto scritto al Presidente della Sezione in cui si forniscono in dettaglio le ragioni che lo hanno motivato. Il Presidente si pronuncerà secondo le modalità dell’art. 8 del Regolamento allo Statuto.
I punteggi per la formazione della graduatoria di merito sono attribuiti ai soci secondo i seguenti parametri:
a. per cariche sociali:
(1) Presidente: 8 punti
(2) Vicepresidente: 6 punti
(3) Consiglieri: 6 punti
(4) Delegati alle specifiche attività: 2 punti
(5) Probiviri: 2 punti
(6) Revisori dei Conti: 2 Punti Nell’anno del rinnovo degli OO.CC.
I punteggi alle cariche saranno assegnati con metodo proporzionale;
b. per attività istituzionali (relative alle esigenze organizzative e gestionali della sezione):
(1) per le attività di collaborazione manuale: 0.5 punti fino a 2 ore di attività 1 punto superate le 2 ore di attività
(2) impiego di mezzi nautici e autoveicoli di proprietà: 0.5 punti;
c. per attività sportive:
(1) partecipazione ad attività sportive di sezione o organizzate da circoli nautici e riconosciuti dalle federazioni:
0.5 punti per l’utilizzo del mezzo nautico 0.5 punti per la partecipazione del socio
(2) partecipazione ad attività sportive promozionali:
0.5 punti per l’utilizzo del mezzo nautico 0.5 punti per la partecipazione attiva del socio;
d. (3) partecipazione a progetti sportivi della durata di almeno 3 mesi: 4 punti per l’utilizzo del mezzo 4 punti al socio istruttore;
e. per attività culturali formative:
(1) Corsi teorici materie professionali: 0.2 punti a lezione
(2) Corsi pratici: 0.5 punti a lezione fino ad un massimo di 2 punti per lo stesso progetto;
f. per anzianità:
0.2 punti per ogni anno di anzianità maturata.
Si azzera con il mancato rinnovo dell’iscrizione alla sezione;
g. per trascinamento:
il 10% del punteggio maturato nell’anno precedente.
Per le attività/fornitura materiali non rientranti tra quelle sopra descritte, sarà cura del Consiglio direttivo assegnare un punteggio ad hoc.
I soci hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente il resoconto delle attività svolte secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo della Sezione.
L’attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate) A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.
15. Presentazione della domanda
A partire dal 1 dicembre e non oltre il 10 dicembre i soci che volessero concorrere per la graduatoria per l’assegnazione del posto barca dovranno presentare apposita domanda alla struttura periferica con utilizzando il relativo modulo di domanda.
Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della sezione entro il 20 dicembre, provvederà a:
a. Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, e di formazione della lista dei risultati finali;
b. Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
c. Preparare ed inviare il piano ormeggi per il nuovo anno.
I Soci assegnatari del posto barca per il nuovo anno hanno tempo fino al 31 dicembre per comunicare eventuali rinunce per il posto assegnato. A partire dal 1 gennaio La segreteria provvederà a inviare ai nuovi assegnatari una mail ad personam con cui si comunica la quota annuale o la rata quadrimestrale che dovrà essere versata per poter usufruire del posto barca, quota che dovrà essere versata improrogabilmente entro e non oltre il 10 gennaio, unitamente all’iscrizione come socio della sezione e l’iscrizione al naviglio della propria imbarcazione. La mancanza di uno di questi requisiti fa decadere il titolo di assegnatario di posto barca.
16. Entrata in vigore della graduatoria e reclami e ricorsi
La graduatoria di merito, congelata al 30 novembre e valida per l’assegnazione/mantenimento nell’anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell’Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell’anno successivo.
Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell’attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato all’organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 10 giorni dalla ricezione. Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.
Salvo diversa deliberazione dell’organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l’efficacia della graduatoria.
La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria
La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell’attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato
Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.
19. Unità in comproprietà
Divieto di cumulo dei punteggi I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un’unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all’unità in comproprietà. Per l’effetto, ai fini dell’assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale. I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per le richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 12 sull’intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari.
20. Cause di decadenza
Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca:
a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’articolo 6 dello Statuto;
b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d’iscrizione dell’unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell’eventuale quota di entratura a fondo perduto contestualmente al rilascio dell’Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall’assegnazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l’anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere addotte nel caso delle società nella proprietà delle barche;
g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell’articolo 3, n. 1, dello Statuto;
h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
i) l'utilizzo dell’assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
m) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospendite, ecc.;
n) il mancato indennizzo dei danni causati dall’assegnatario ad altri Soci o alla Sezione;
o) l’utilizzo dell’unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica.
La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l’eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla S.P, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.
21. Esclusione dalla graduatoria di merito
I soci dichiarati decaduti dall’assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g), dell’art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l’anno corrente, anche da quelle relative ai i due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.
22. Revoca definitiva
L’eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all’origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) (cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell’assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche e disciplina residuale
La Sezione ha definito:
a. l’istituzione di un registro di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro deve contenere il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell’unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana, e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità;
b. Le modalità, l’elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l’inserimento nella graduatoria di merito;
c. La possibilità di assegnare punti valevoli per l’inserimento nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 14 e che il punteggio massimo attribuibile in relazione a specifiche attività o benemerenze non può essere superiore a 2 punti;
d. Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell’unità da diporto in caso di decadenza dall’assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo;
e. La facoltà, per gli organi di governo della struttura periferica, di variare i posti barca nell’ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita delibera;
f. L’obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 24 ore, nonché la prevista durata dell’assenza;
g. La facoltà per la dirigenza della struttura di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio;
h. Le modalità per l’alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa la disciplina per l’utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc.);
i. Le disposizioni di dettaglio per l’ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d’ormeggio, del sistema antistrappo, di scalette e/o passerelle per l’accesso, etc.);
j. Le modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispetto delle norme di sicurezza (con particolare riferimento a sostanze combustibili, olii lubrificanti, solventi, etc.);
k. Le modalità di utilizzo di locali igienici e docce, nonché le norme sull’assegnazione di stipetti, armadi, pag. 12 ripostigli, ed altro;
l. La disciplina dei rapporti con il personale addetto alla banchina, alle attrezzature, o alla guardiana.
24. Approvazione dell’assemblea dei soci
I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche sono emanati con deliberazione degli organi di governo locale, soggetta all’approvazione dell’assemblea dei soci della struttura periferica, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto.
Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.
25. Controllo della Presidenza Nazionale
I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche di cui al precedente articolo 23, sono soggetti quale condizione integrativa dell’efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.
Successivamente all’intervenuta approvazione da parte dell’assemblea dei soci della struttura periferica, i regolamenti delle sedi nautiche delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del presente regolamento, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.
La mancata conformità dei predetti regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:
- d’ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell’organo decidente in sede di ricorso di cui all’art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all’inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza corredandola del proprio parere.
26. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1 gennaio 2023.
Entro il 31/12/2019 le strutture periferiche emaneranno i regolamenti locali in attuazione degli artt. 23 e 24 che dovranno essere inviati ai Delegati Regionali per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell’esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.
27. Esenzioni
Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall’art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all’Organo di governo della struttura.